(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 7 agosto 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7). 1. Dopo il comma 15 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, e' inserito il seguente: «15-bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si e' ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la provincia puo' provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attivita' di supporto la provincia si puo' avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.».