(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 7 agosto 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4
   (Disposizioni  per  l'attuazione  del decreto del Presidente della
   Repubblica   26  marzo  1977,  n.  235.  Istituzione  dell'azienda
   speciale   provinciale  per  l'energia,  disciplina  dell'utilizzo
   dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art.
   13  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per
   la  redazione  del  piano della distribuzione e modificazioni alle
   leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).
   1.  Dopo  il  comma 15 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6
marzo 1998, n. 4, e' inserito il seguente:
   «15-bis.  Se  alla  data  di scadenza di una concessione non si e'
ancora  concluso  il  procedimento  per  l'individuazione  del  nuovo
concessionario,  o  in  caso  di  rinuncia,  decadenza  o  revoca, la
provincia  puo'  provvedere  direttamente  all'esercizio della grande
derivazione   a   scopo  idroelettrico,  per  il  tempo  strettamente
necessario  al  perfezionamento  delle procedure di assegnazione. Per
l'espletamento  dei  compiti  gestionali  o  di  singole e specifiche
attivita'  di  supporto  la  provincia  si  puo' avvalere di soggetti
qualificati,  da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel
rispetto delle norme comunitarie.».